PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo per la definizione dei princìpi fondamentali in materia di finanza pubblica e sistema tributario).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a definire i princìpi fondamentali per le regioni in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate;

          b) continenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri;

          c) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa;

          d) concorso di tutte le pubbliche amministrazioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica posti dalla disciplina comunitaria in riferimento al patto di stabilità;

          e) incentivazione dei comportamenti virtuosi;

          f) limitazione dei trasferimenti di risorse a destinazione vincolata;

          g) responsabilizzazione, tramite aumento delle flessibilità fiscali, nell'ambito di una sostanziale perequazione;

          h) obbligo per le regioni di garantire, nell'esercizio delle proprie competenze legislative, l'autonomia e l'equilibrio finanziario degli enti locali;

 

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          i) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema nel suo complesso;

          l) semplificazione del sistema tributario e degli adempimenti posti a carico dei contribuenti;

          m) omogeneità dei tributi regionali e locali;

          n) sussidiarietà fiscale a livello orizzontale;

          o) divieto di doppia imposizione sulla medesima fattispecie imponibile;

          p) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo;

          q) territorialità dell'imposta, neutralità dell'imposizione, divieto di esportazione delle imposte.

Art. 2.
(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) stabilire il livello delle prestazioni il cui fabbisogno deve essere coperto ai sensi dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione, garantendo comunque la copertura integrale dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

          b) assicurare a tutte le regioni, oltre alla copertura del fabbisogno di cui alla lettera a), un finanziamento complessivo, come somma di tributi manovrabili assegnati, al netto delle addizionali, di compartecipazioni, del fondo perequativo, di eventuali trasferimenti transitori residui, pari a una percentuale elevata ma non integrale delle spese tendenziali complessive,

 

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compresi le prestazioni e i servizi non essenziali, al netto della parte non congrua;

          c) prevedere meccanismi di flessibilità fiscale, articolati su più tributi e territorialmente equilibrati, nonché specifici tributi propri attivabili a livello regionale o locale, tali da consentire a tutte le regioni, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di superare, attivando le potenzialità disponibili, il livello di spesa complessivo di cui alla lettera b);

          d) prevedere che la differenza tra la percentuale di cui alla lettera b) e i tributi assegnati o attivabili sia coperta attraverso una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) commisurata al gettito riferibile al territorio di ciascuna regione; la quota della compartecipazione è fissata, per tutte le regioni, nella misura idonea ad assicurare la copertura integrale della percentuale di cui alla lettera b) per la regione con maggiore capacità fiscale rispetto alle spese complessive;

          e) prevedere, per i territori per cui non si verifica la copertura integrale di cui alla lettera d), che la differenza sia coperta da contributi perequativi, ai sensi dell'articolo 119, commi terzo e quarto, della Costituzione;

          f) istituire un fondo perequativo specifico alimentato da risorse derivanti dall'addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per le regioni la cui capacità fiscale è inferiore alla media, in correlazione a una maggiore flessibilità di tale prelievo e all'armonizzazione della sua base imponibile con quella erariale, prevedendo l'attivazione di meccanismi di flessibilità relativi ad altri tributi in caso di attingimento al fondo stesso;

          g) individuare modalità di partecipazione di regioni, province e comuni al contrasto dell'evasione fiscale, collegando i risultati conseguiti dagli enti ai meccanismi di perequazione e di determinazione delle compartecipazioni di equilibrio.

 

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      2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 sono altresì determinate le modalità di partecipazione delle regioni alla definizione dell'entità e dei criteri di riparto del fondo per gli interventi speciali e risorse aggiuntive, previsto dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.
      3. L'entità e i criteri di riparto di cui al comma 2 devono consentire di colmare le significative disparità strutturali esistenti e di valorizzare le potenzialità dei territori più svantaggiati.

Art. 3.
(Commissione tecnica per il coordinamento finanziario).

      1. È istituita la Commissione tecnica per il coordinamento finanziario, che svolge funzioni di supporto alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nei casi in cui la stessa è chiamata a esprimersi su questioni che incidono sul sistema della finanza pubblica e sul sistema tributario.
      2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da tecnici e da rappresentanti dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e con il Ministro dell'interno, sono definite la composizione della Commissione di cui al comma 1 e le modalità di nomina dei suoi componenti.

Art. 4.
(Disposizioni transitorie e finali).

      1. Con i decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 sono determinati le modalità e i tempi di transizione al nuovo regime di autonomia finanziaria.
      2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri

 

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direttivi di cui alla presente legge, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti.

Art. 5.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e per i bilanci delle regioni e degli enti locali.